Art. 425. 
                 Reclutamento del personale docente 
 
  1. Per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
materna,  della  scuola  elementare,  degli  istituti  e  scuole   di
istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei  licei  artistici
con lingua di  insegnamento  slovena  nelle  province  di  Trieste  e
Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli
titoli a norma del presente testo unico. 
  2. A tali concorsi sono ammessi  i  cittadini  italiani  di  lingua
materna slovena in possesso dei requisiti prescritti  dai  precedenti
articoli. 
  3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e  di
lingua e lettere italiane negli  istituti  e  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena e' richiesta adeguata  conoscenza  della  lingua
slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi  per  titoli
ed esami sia per l'ammissione ai concorsi  per  soli  titoli  con  un
colloquio dinanzi ad una  commissione  di  tre  membri  nominata  dal
sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 
  4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che
abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre  anni  nelle  scuole
con lingua di insegnamento slovena. 
  5. Nei concorsi a posti di docente della  scuola  materna  e  della
scuola elementare e a cattedre di istituti  o  scuole  di  istruzione
secondaria e degli istituti  d'arte  e  licei  artistici  diverse  da
quelle di lingua italiana e di lingua e lettere  italiane,  le  prove
dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in  lingua  slovena;  ai
concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
maturato  l'anzianita'  di  servizio   di   cui   alla   lettera   b)
dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. 
  6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con  lingua  di
insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in  possesso
di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato  equipollente
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  sentito  il   Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione  ai
predetti concorsi. 
  7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e  481  il  Ministero  della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli  di  specializzazione
conseguiti all'estero a seguito della frequenza di  corsi  in  lingua
slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.