(Codice della navigazione-art. 771)
                              Art. 771. 
                        (Documenti di bordo). 
 
  Gli aeromobili, ad eccezione degli  alianti  e  salvo  il  disposto
dell'art. 840, devono avere a bordo durante il volo: 
  a) il certificato di immatricolazione; 
  b) il certificato di navigabilita'; 
  c) i documenti doganali e sanitari; 
  d) il giornale di rotta; 
  e) l'elenco dei passeggeri; 
  f) gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti. 
 
  Gli alianti veleggiatori devono avere a bordo, durante il  volo,  i
certificati d'immatricolazione e di navigabilita', nonche' gli  altri
documenti prescritti da leggi e da regolamenti. 
 
  Gli alianti libratori devono avere a bordo,  durante  il  volo,  il
certificato di collaudo e gli altri documenti prescritti da  leggi  e
da regolamenti.