Art. 771.
(Documenti di bordo).
Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti e salvo il disposto
dell'art. 840, devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilita';
c) i documenti doganali e sanitari;
d) il giornale di rotta;
e) l'elenco dei passeggeri;
f) gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.
Gli alianti veleggiatori devono avere a bordo, durante il volo, i
certificati d'immatricolazione e di navigabilita', nonche' gli altri
documenti prescritti da leggi e da regolamenti.
Gli alianti libratori devono avere a bordo, durante il volo, il
certificato di collaudo e gli altri documenti prescritti da leggi e
da regolamenti.