Art. 773.
(Libri dell'aeromobile).
Oltre che del giornale di rotta, gli aeromobili adibiti al
trasporto di passeggeri o di merci devono essere provvisti dei
libretti dell'aeromobile, dei motori e delle segnalazioni, e su
questi devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal
regolamento.
I libri predetti possono essere custoditi presso l'aeroporto di
abituale ricovero dell'aeromobile.