(Codice della navigazione-art. 773)
                              Art. 773. 
                      (Libri dell'aeromobile). 
 
  Oltre  che  del  giornale  di  rotta,  gli  aeromobili  adibiti  al
trasporto di passeggeri  o  di  merci  devono  essere  provvisti  dei
libretti dell'aeromobile, dei  motori  e  delle  segnalazioni,  e  su
questi  devono  essere  eseguite   le   annotazioni   stabilite   dal
regolamento. 
 
  I libri predetti possono essere  custoditi  presso  l'aeroporto  di
abituale ricovero dell'aeromobile.