(Codice della navigazione-art. 774)
                              Art. 774. 
                 (Tenuta e conservazione dei libri). 
 
  Le norme per la vidimazione e la tenuta dei  libri  dell'aeromobile
sono stabilite dal regolamento. 
 
  I  libri  devono  essere  conservati  per  due   anni   dall'ultima
registrazione, a cura dell'esercente.