(Codice della navigazione-art. 775)
                              Art. 775. 
(Efficacia    probatoria    delle    annotazioni    sui     documenti
                          dell'aeromobile). 
 
  Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le
disposizioni degli  articoli  2700  e  2702  del  codice  civile,  le
annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sui libri  di  cui
agli articoli 772, 773 fanno  prova  anche  a  favore  dell'esercente
quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso  contro
l'esercente, ma chi vuol  trarne  vantaggio  non  puo'  scinderne  il
contenuto.