Art. 775.
(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti
dell'aeromobile).
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le
disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le
annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sui libri di cui
agli articoli 772, 773 fanno prova anche a favore dell'esercente
quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro
l'esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il
contenuto.