(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 464)
                 Art. 464. (Art. 78 del Testo Unico) 
  Gli  autoveicoli  ed  i  motoveicoli  possono  essere   muniti   di
dispositivi aventi caratteristiche differenti da quelle stabilite nel
presente  regolamento,  a  condizione  che  detti  dispositivi  siano
conformi  a  quanto  stabilito  in  accordi   internazionali   aventi
carattere di reciprocita'. 
  Per i veicoli immatricolati all'estero in  circolazione  temporanea
in Italia, e' sufficiente che i dispositivi di equipaggiamento  siano
conformi all'allegato 6 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre
1949 resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1952, n.  1049;  la
stessa disposizione si applica per i veicoli immatricolati in  Italia
con targhe "C.D." oppure "EE".