(CODICE CIVILE-art. 681)
                              Art. 681. 
 
                  (Revocazione della revocazione). 
 
  La revocazione totale o parziale di un testamento puo' essere a sua
volta  revocata  sempre  con   le   forme   stabilite   dall'articolo
precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.