(CODICE CIVILE-art. 683)
                              Art. 683. 
 
                 (Testamento posteriore inefficace). 
 
  La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva  la  sua
efficacia anche quando questo rimane senza  effetto  perche'  l'erede
istituito o il legatario e' premorto al testatore, o  e'  incapace  o
indegno, ovvero ha rinunziato all'eredita' o al legato.