(CODICE CIVILE-art. 684)
                              Art. 684. 
 
               (Distruzione del testamento olografo). 
 
  Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o
in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a  meno  che  si
provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa  dal
testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione  di
revocarlo.