(CODICE CIVILE-art. 686)
                              Art. 686. 
 
          (Alienazione e trasformazione della cosa legata). 
 
  L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di  parte
di essa, anche mediante vendita con  patto  di  riscatto,  revoca  il
legato  riguardo  a  cio'  che  e'  stato  alienato,   anche   quando
l'alienazione e' annullabile per cause diverse dai vizi del consenso,
ovvero la cosa ritorna in proprieta' del testatore. 
 
  Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata  in
un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e  la
primitiva denominazione. 
 
  E' ammessa la prova di una diversa volonta' del testatore.