(CODICE CIVILE-art. 687)
                              Art. 687. 
 
             (Revocazione per sopravvenienza di figli). 
 
  Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi  al
tempo  del  testamento  non  aveva  o  ignorava  di  aver   figli   o
discendenti,  sono  revocate  di  diritto  per   l'esistenza   o   la
sopravvenienza di un figlio o discendente  legittimo  del  testatore,
benche'  postumo,  o  legittimato   o   adottivo,   ovvero   per   il
riconoscimento di un figlio naturale. 
 
  La revocazione ha luogo anche se il figlio e'  stato  concepito  al
tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale  legittimato,
anche  se  e'  gia'  stato  riconosciuto  dal  testatore  prima   del
testamento e soltanto in seguito legittimato. 
 
  La revocazione non ha  invece  luogo  qualora  il  testatore  abbia
provveduto  al  caso  che  esistessero  o  sopravvenissero  figli   o
discendenti da essi. 
 
  Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non  si  fa
luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.