ART. 246 (R)
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

   1.  La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti
recuperati  relativi alle spese processuali, civili, amministrative e
contabili,  e  alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme
riversate  a  terzi,  nonche'  sulle somme ricavate dalla vendita dei
beni   oggetto   di   confisca  penale,  e'  liquidata,  con  cadenza
bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
   2.  Con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia sono
stabilite  le  modalita'  e, tenendo conto del decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  2001,  n.  123,  le  regole tecniche
telematiche per il versamento.
 
          Nota all'art. 246:
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          123/2001 v. nota all'art. 190.