Art. 267. 
 
Rapporti di lavoro, contratti su beni  immobili  navi  e  aeromobili,
                        strumenti finanziari 
 
  1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di  una
procedura di liquidazione, da parte di  un  altro  Stato  membro  nei
confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede  legale  in  tale
Stato, restano soggetti alla legge italiana: 
    a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione  sorti  in
Italia; 
    b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno
diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile  situato  nel
territorio della Repubblica; 
    c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un  bene  immobile,
su una nave o su un aeromobile, che richiedono  un'iscrizione  in  un
pubblico registro italiano. 
  2.  Agli  atti  a   titolo   oneroso,   stipulati   successivamente
all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione,  per  effetto  dei  quali  l'impresa  di  assicurazione
disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti
all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la
cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un
registro  pubblico  o  l'immissione  in  un   sistema   di   deposito
accentrato,  si  applica  la  legge  italiana  se,   rispettivamente,
l'immobile e' situato nel territorio  della  Repubblica,  i  pubblici
registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema
di deposito accentrato degli strumenti finanziari  sono  disciplinati
dalla legge italiana.