Art. 268. 
 
Diritti  reali  di  terzi  su  beni  situati  nel  territorio   della
                             Repubblica 
 
  1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei  confronti  di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale  in  tale  Stato,  non
pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano
essi beni determinati  o  universalita'  di  beni  indeterminati,  di
proprieta'  dell'impresa  di  assicurazione  che   si   trovano   nel
territorio della Repubblica. 
  2. E' assimilato ad  un  diritto  reale  il  diritto,  iscritto  in
pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di  ottenere  un
diritto reale ai sensi del comma 1. 
  3. La disposizione di cui al  comma  1  non  osta  alle  azioni  di
nullita',   annullamento   o   di    inopponibilita'    degli    atti
pregiudizievoli  per  la   massa   dei   creditori   previste   dalla
legislazione dello Stato  membro  dell'impresa  nei  confronti  della
quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.