Art. 268. Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullita', annullamento o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.