Art. 269. 
 
Diritti del venditore, in caso di  riserva  di  proprieta'  sul  bene
               situato nel territorio della Repubblica 
 
  1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei  confronti  di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha
stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di
acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica  i
diritti del venditore fondati sulla riserva di proprieta',  allorche'
il bene si  trovi,  al  momento  dell'adozione  del  provvedimento  o
dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica. 
  2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione da parte di un altro Stato membro  nei  confronti  di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha
stipulato un contratto di cui al comma 1,  la  cui  consegna  si  sia
verificata  prima  dell'adozione  dei   provvedimenti   stessi,   non
costituisce causa di scioglimento del contratto e non  impedisce  che
l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento o adempimento
delle obbligazioni pattuite, qualora  tale  bene  si  trovi  in  tale
momento nel territorio della Repubblica. 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  precedenti  non  ostano  alle
azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita'  degli  atti
pregiudizievoli  per  la   massa   dei   creditori   previste   dalla
legislazione dello Stato  membro  dell'impresa  nei  confronti  della
quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.