Art. 270. 
 
Diritto  alla   compensazione   nei   rapporti   con   l'impresa   di
                            assicurazione 
 
  1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei  confronti  di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale  in  tale  Stato,  non
pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione  nei
rapporti con  l'impresa  di  assicurazione  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 56 della legge fallimentare. 
  2. La disposizione di cui al  comma  1  non  osta  alle  azioni  di
annullamento,  di  nullita'   o   di   inopponibilita'   degli   atti
pregiudizievoli  per  la   massa   dei   creditori   previste   dalla
legislazione dello Stato  membro  dell'impresa  nei  confronti  della
quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione. 
 
          Nota all'art. 270: 
              - L'art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e'
          il seguente: 
              «Art. 56 (Compensazione in sede  di  fallimento).  -  I
          creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso
          il fallito i crediti che  essi  vantano  verso  lo  stesso,
          ancorche' (19) non scaduti  prima  della  dichiarazione  di
          fallimento. 
              Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non
          ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per  atto
          tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o  nell'anno
          anteriore.».