Art. 271. 
 
       Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione  di
un provvedimento di risanamento o di una procedura  di  liquidazione,
da parte di un altro Stato membro  nei  confronti  di  un'impresa  di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla
legge italiana i diritti e gli obblighi, nei  confronti  dell'impresa
di  assicurazione,  relativi  alle  operazioni  di  compensazione   e
novazione, al riacquisto ed alle cessioni con  patto  di  riacquisto,
nonche' ad ogni altra operazione effettuata in mercati  regolamentati
di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformita' al testo
unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la  possibilita'  di
esperire le azioni di nullita', di annullamento o di  inopponibilita'
dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la  massa  dei
creditori.