Art. 273. 
 
Cause  pendenti  relative  allo  spoglio  di  beni  dell'impresa   di
                            assicurazione 
 
  1. Gli  effetti  di  un  provvedimento  di  risanamento  o  di  una
procedura di liquidazione, adottati da  un  altro  Stato  membro  nei
confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale  in  tale
Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla  rivendica  di
beni, nonche' di diritti sugli stessi, dell'impresa di  assicurazione
sono regolati dalla legge italiana.