Art. 274. 
 
      Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori 
 
  1. I commissari o  i  liquidatori,  nominati  dall'autorita'  dello
Stato membro nel quale ha  sede  legale  l'impresa  di  assicurazione
assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di
liquidazione, che intendano agire nel  territorio  della  Repubblica,
per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la
nomina con la presentazione di  una  copia,  conforme  all'originale,
rilasciata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento  o  mediante
qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorita'  dello
stesso Stato. Ai medesimi commissari o  ai  liquidatori  puo'  essere
richiesta una traduzione nella lingua italiana  della  documentazione
di cui al presente comma. 
  2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato  membro
di origine  dell'impresa  di  assicurazione,  persone  incaricate  di
assistere o,  all'occorrenza,  di  rappresentare  i  commissari  o  i
liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento
di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della
Repubblica con particolare riferimento ai rapporti  con  i  creditori
italiani. 
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4,  i  commissari  e  i
liquidatori esercitano nel territorio  della  Repubblica  gli  stessi
poteri che hanno il diritto  di  esercitare  nello  Stato  membro  di
origine  dell'impresa  di  assicurazione,  ma  non  possono  svolgere
compiti riservati alla forza  pubblica  o  funzioni  attribuite  alla
magistratura. 
  4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorita' dello Stato
membro  di  origine  dell'impresa  di  assicurazione   sono   tenuti,
nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio  della  Repubblica,
al rispetto della legge italiana in particolare  per  quanto  attiene
alle modalita' di realizzazione degli attivi e  alla  disciplina  dei
rapporti   di   lavoro   subordinato   con    particolare    riguardo
all'informazione  dei  dipendenti.  I  commissari  o  i   liquidatori
nominati dall'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa di
assicurazione, nonche' ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime
autorita',  possono  chiedere,  fermi  restando  eventuali  specifici
obblighi  di  pubblicita'  previsti  dalla  legge  italiana,  che  un
provvedimento di risanamento  o  la  decisione  di  apertura  di  una
procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari,  nel
registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.