Art. 493
       Assunzione del comando da parte del comandante militare

1.  Il  comandante  militare,  a  suo  insindacabile giudizio, quando
speciali  circostanze  lo  richiedano,  e  in  particolare,  a titolo
esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche
grave  contingenza  (atto  bellico, incendio, necessita' di abbandono
della  nave,  caduta  di  uomini  in  mare, necessita' di getto della
merce,   navigazione   particolarmente  difficile),  ha  facolta'  di
assumere   il  comando  della  nave  o  del  galleggiante,  facendone
dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su
tutti  i  libri  del giornale nautico, con l'indicazione della data e
dell'ora precisa.
2.  Da  questo  momento  il capitano della nave o del galleggiante e'
esonerato  da  qualsiasi  obbligo, facolta' o responsabilita' che gli
spetti  a  norma  di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il
comandante militare.
3.  In  conseguenza,  il  capitano  passa, come ogni altra persona di
bordo,  alla  dipendenza del comandante militare, al quale presta, se
richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.