Art. 497
                  Rappresentante delle Forze armate

1.  Il  Ministero  della difesa interessato puo' imbarcare sulla nave
mercantile  o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di
grado   inferiore  al  comandante  militare  o  commissario  statale,
perche',  ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla
esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni
da  concordare  fra  i  Ministeri  interessati a seconda dell'impiego
dell'unita' requisita.
2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha
verso  il  comandante militare la stessa subordinazione, che le norme
vigenti  per  le  navi  militari  prescrivono  per  gli  ufficiali  e
sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.