Art. 588 Definizioni 1. Ai sensi del presente capo si intendono: a) per attitudine militare e professionale, il complesso delle qualita' morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare; b) per durata del corso, il numero delle giornate di attivita' didattiche previste dal piano di studio di un corso, oppure, nel caso di corsi pluriennali, di un anno accademico di corso con esclusione dei periodi di interruzione definiti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da essi delegata; c) per istituti di formazione, le accademie, le scuole ufficiali e sottufficiali e gli altri enti che svolgono o concorrono allo svolgimento dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali; d) per crediti formativi universitari, quelli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; e) per espulsione, il provvedimento autoritativo dell'Amministrazione per effetto del quale il destinatario perde lo status di allievo o di aspirante e non puo' continuare la frequenza del corso; f) per dimissioni, le richieste formalmente avanzate dagli allievi, accettate dall'Amministrazione, di cessare dallo status di allievo o di aspirante e di interrompere definitivamente la frequenza del corso; g) per frequentatori, i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali che, dopo l'incorporazione o la presentazione presso gli istituti di formazione, frequentano i relativi corsi nella qualita' di allievi o, nelle accademie navale e aeronautica, in qualita' di aspiranti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 588: - Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266, e' il seguente: «Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantita' media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi', per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.».