Art. 588 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente capo si intendono: 
    a) per attitudine militare e professionale,  il  complesso  delle
qualita' morali e di carattere, delle doti intellettuali e  culturali
e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare; 
    b) per durata del corso, il numero delle  giornate  di  attivita'
didattiche previste dal piano di studio di un corso, oppure, nel caso
di corsi pluriennali, di un anno accademico di corso  con  esclusione
dei periodi di interruzione definiti con determinazione dei  Capi  di
stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da essi delegata; 
    c) per istituti di formazione, le accademie, le scuole  ufficiali
e sottufficiali e gli altri  enti  che  svolgono  o  concorrono  allo
svolgimento dei corsi per l'accesso ai ruoli degli  ufficiali  e  dei
sottufficiali; 
    d) per crediti formativi universitari, quelli di cui all'articolo
5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
    e)    per    espulsione,    il     provvedimento     autoritativo
dell'Amministrazione per effetto del quale il destinatario  perde  lo
status di allievo o di aspirante e non puo' continuare  la  frequenza
del corso; 
    f)  per  dimissioni,  le  richieste  formalmente  avanzate  dagli
allievi, accettate dall'Amministrazione, di cessare dallo  status  di
allievo o di aspirante e di interrompere definitivamente la frequenza
del corso; 
    g) per frequentatori, i vincitori dei concorsi per  l'accesso  ai
ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali che, dopo  l'incorporazione
o la presentazione presso gli istituti di formazione,  frequentano  i
relativi corsi nella qualita' di allievi o, nelle accademie navale  e
aeronautica, in qualita' di aspiranti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  9/7/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 588: 
          - Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 22  ottobre
          2004,  n.  270  (Modifiche  al  regolamento  recante  norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con  D.M.  3   novembre   1999,   n.   509   del   Ministro
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   12
          novembre 2004, n. 266, e' il seguente: 
          «Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1.  Al  credito
          formativo universitario,  di  seguito  denominato  credito,
          corrispondono 25 ore di impegno complessivo  per  studente;
          con   decreto   ministeriale   si   possono   motivatamente
          determinare variazioni in aumento o  in  diminuzione  delle
          predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
          cento. 
          2.  La  quantita'   media   di   impegno   complessivo   di
          apprendimento svolto in un anno da  uno  studente  a  tempo
          pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 
          3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi',
          per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario
          complessivo che deve essere riservata allo studio personale
          o ad altre attivita' formative di tipo individuale. 
          4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita'  formativa
          sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame
          o di altra forma di verifica del profitto,  fermo  restando
          che la  valutazione  del  profitto  e'  effettuata  con  le
          modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 
          5.  Il  riconoscimento  totale  o  parziale   dei   crediti
          acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione  degli
          studi in altro corso della stessa universita' ovvero  nello
          stesso o altro corso di  altra  universita',  compete  alla
          struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
          e  criteri   predeterminati   stabiliti   nel   regolamento
          didattico di ateneo. 
          6. I regolamenti  didattici  di  ateneo  possono  prevedere
          forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al  fine
          di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
          e il numero minimo di crediti da acquisire da  parte  dello
          studente in tempi determinati, diversificato  per  studenti
          impegnati  a  tempo  pieno  negli  studi   universitari   o
          contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 
          7.  Le  universita'  possono   riconoscere   come   crediti
          formativi universitari, secondo criteri predeterminati,  le
          conoscenze e abilita' professionali  certificate  ai  sensi
          della  normativa  vigente   in   materia,   nonche'   altre
          conoscenze e abilita' maturate in  attivita'  formative  di
          livello   postsecondario   alla   cui    progettazione    e
          realizzazione l'universita' abbia concorso.».