Art. 590 Qualita' di allievo 1. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali frequentano i corsi di formazione in qualita' di allievi. La frequenza dei corsi ha luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio sanitario militare, del possesso dell'idoneita' al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di appartenenza del frequentatore. 2. La qualita' di allievo e' assunta, previa sottoscrizione della ferma prevista dal codice, all'atto dell'incorporazione presso l'istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero all'atto della presentazione presso l'istituto per il personale gia' in servizio. 3. La qualita' di allievo cessa con la nomina a ufficiale, ad aspirante o a maresciallo, sergente o grado corrispondente, nonche' nei casi di espulsione o dimissioni dai corsi disciplinati dagli articoli 599 e 600. 4. Agli allievi si applicano, per quanto non diversamente disposto dal regolamento, le disposizioni di stato giuridico riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno previste dal codice.