Art. 590 
 
                         Qualita' di allievo 
 
1. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali  e
dei sottufficiali frequentano i corsi di formazione  in  qualita'  di
allievi. La frequenza dei corsi  ha  luogo  previo  accertamento,  da
parte delle strutture del Servizio sanitario militare,  del  possesso
dell'idoneita' al servizio militare  e  allo  specifico  impiego  nel
ruolo di appartenenza del frequentatore. 
2. La qualita' di allievo e'  assunta,  previa  sottoscrizione  della
ferma  prevista  dal  codice,  all'atto  dell'incorporazione   presso
l'istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero all'atto
della presentazione  presso  l'istituto  per  il  personale  gia'  in
servizio. 
3. La qualita' di  allievo  cessa  con  la  nomina  a  ufficiale,  ad
aspirante o a maresciallo, sergente o grado  corrispondente,  nonche'
nei casi di espulsione o  dimissioni  dai  corsi  disciplinati  dagli
articoli 599 e 600. 
4. Agli allievi si applicano, per quanto  non  diversamente  disposto
dal regolamento, le disposizioni di  stato  giuridico  riguardanti  i
volontari in ferma prefissata di un anno previste dal codice.