Art. 591 
 
                 Doveri dei frequentatori dei corsi 
 
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti  in  materia
di disciplina militare, i  frequentatori  dei  corsi  sono  tenuti  a
rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attivita'
o  comportamenti,  anche   interpersonali,   che   possono   comunque
pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi. 
2. I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso  gli
istituti di formazione; i soggetti  coniugati  o  con  figli  minori,
dimoranti nel comune  o  in  una  localita'  limitrofa  ove  ha  sede
l'istituto  di  formazione,  possono  chiedere  di  essere  esonerati
dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione puo' essere concessa,
sospesa o  revocata  dal  comandante  di  corpo,  in  relazione  alle
attivita' addestrative programmate, al rendimento negli  studi  e  al
profilo disciplinare del richiedente. 
3. In casi eccezionali o di provata necessita' il comandante di corpo
puo' concedere analoga autorizzazione in  forma  temporanea  anche  a
soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al
comma 2. 
4. Ai frequentatori non si applicano le disposizioni  sull'orario  di
servizio.