Art. 591 Doveri dei frequentatori dei corsi 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disciplina militare, i frequentatori dei corsi sono tenuti a rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attivita' o comportamenti, anche interpersonali, che possono comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi. 2. I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso gli istituti di formazione; i soggetti coniugati o con figli minori, dimoranti nel comune o in una localita' limitrofa ove ha sede l'istituto di formazione, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione puo' essere concessa, sospesa o revocata dal comandante di corpo, in relazione alle attivita' addestrative programmate, al rendimento negli studi e al profilo disciplinare del richiedente. 3. In casi eccezionali o di provata necessita' il comandante di corpo puo' concedere analoga autorizzazione in forma temporanea anche a soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al comma 2. 4. Ai frequentatori non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.