Art. 592 
 
               Modalita' di concessione delle licenze 
 
1. Ai frequentatori  e'  concessa  la  licenza  ordinaria  durante  i
periodi di interruzione delle attivita' didattiche,  teorico-pratiche
e addestrative, di durata pari alle interruzioni medesime. 
2. Al di fuori dei periodi di interruzione di  cui  al  comma  1,  il
comandante dell'istituto di  formazione  puo'  concedere  le  licenze
straordinarie previste dalla normativa vigente  per  i  volontari  in
ferma prefissata  di  un  anno  o  per  il  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
3. Nell'attesa dell'adozione da parte del direttore  della  Direzione
generale per il personale militare dei provvedimenti di espulsione  o
di  dimissioni  dai  corsi  di  cui  agli  articoli  599  e  600,   i
frequentatori che: 
a) sono nella condizione di continuare a prestare servizio militare e
devono completare le ferme precedentemente contratte,  ovvero  essere
restituiti  ai   ruoli   di   originaria   appartenenza,   ai   sensi
dell'articolo 599, comma 4, lettere  b)  e  c),  sono  immediatamente
rinviati ai reparti di provenienza per la prosecuzione del servizio; 
b) non sono piu' nella condizione di prestare  servizio  militare,  o
sono da collocare in congedo ai sensi  dell'articolo  599,  comma  4,
lettera a), sono collocati in licenza straordinaria.