Art. 592 Modalita' di concessione delle licenze 1. Ai frequentatori e' concessa la licenza ordinaria durante i periodi di interruzione delle attivita' didattiche, teorico-pratiche e addestrative, di durata pari alle interruzioni medesime. 2. Al di fuori dei periodi di interruzione di cui al comma 1, il comandante dell'istituto di formazione puo' concedere le licenze straordinarie previste dalla normativa vigente per i volontari in ferma prefissata di un anno o per il personale dell'Arma dei carabinieri. 3. Nell'attesa dell'adozione da parte del direttore della Direzione generale per il personale militare dei provvedimenti di espulsione o di dimissioni dai corsi di cui agli articoli 599 e 600, i frequentatori che: a) sono nella condizione di continuare a prestare servizio militare e devono completare le ferme precedentemente contratte, ovvero essere restituiti ai ruoli di originaria appartenenza, ai sensi dell'articolo 599, comma 4, lettere b) e c), sono immediatamente rinviati ai reparti di provenienza per la prosecuzione del servizio; b) non sono piu' nella condizione di prestare servizio militare, o sono da collocare in congedo ai sensi dell'articolo 599, comma 4, lettera a), sono collocati in licenza straordinaria.