Art. 593 
 
                      Sospensione precauzionale 
 
1. Se ai frequentatori e' applicata la sospensione  precauzionale  di
cui agli articoli 915, 916 e 917 del codice e la stessa ha una durata
superiore a  un  terzo  della  durata  del  corso,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 598. 
2. Nei casi di cui al comma 1, al termine del periodo  di  ferma,  il
frequentatore e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956  del
codice, salvo  il  disposto  dell'articolo  950  del  codice  per  il
personale dell'Arma dei carabinieri.