Art. 594 Cicli formativi e piani di studio 1. Il ciclo formativo e la durata dei corsi di formazione sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata, in base a quanto stabilito dal codice, in materia di reclutamento e formazione. 2. La formazione, in funzione degli obiettivi fissati da ciascuna Forza armata e alle esigenze di impiego del personale, e' disciplinata dai piani di studio approvati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata. 3. La formazione e' basata sull'insegnamento di discipline teorico-pratiche e professionali anche a carattere universitario. 4. Il piano di studio stabilisce: a) i programmi di studio delle discipline professionali e delle istruzioni tecnico-professionali, le esercitazioni pratiche, gli esami da sostenere, la loro propedeuticita' ai fini del superamento del corso o di un anno o di una fase del corso, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi; b) la programmazione dell'attivita' didattica e addestrativa; c) nei corsi a carattere universitario il numero minimo di crediti formativi universitari necessari per il superamento del corso e per l'acquisizione dell'idoneita' ai fini dell'ammissione all'anno accademico successivo, salvo il rispetto delle propedeuticita' e del numero minimo dei crediti formativi universitari previsti dalla normativa vigente; d) il calendario degli esami e il limite temporale entro cui acquisire gli eventuali crediti formativi mancanti.