Art. 594 
 
                  Cicli formativi e piani di studio 
 
1. Il ciclo formativo e  la  durata  dei  corsi  di  formazione  sono
determinati  dai  Capi  di  stato  maggiore  di  Forza  armata,   dal
Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri  o  dall'autorita'  da
essi delegata, in base a quanto stabilito dal codice, in  materia  di
reclutamento e formazione. 
2. La formazione, in funzione degli  obiettivi  fissati  da  ciascuna
Forza  armata  e  alle  esigenze  di  impiego   del   personale,   e'
disciplinata dai piani di studio approvati dai Capi di stato maggiore
di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri  o
dall'autorita' da essi delegata. 
3.  La  formazione  e'   basata   sull'insegnamento   di   discipline
teorico-pratiche e professionali anche a carattere universitario. 
4. Il piano di studio stabilisce: 
a) i programmi di  studio  delle  discipline  professionali  e  delle
istruzioni  tecnico-professionali,  le  esercitazioni  pratiche,  gli
esami da sostenere, la loro propedeuticita' ai fini  del  superamento
del corso o di un anno o di una  fase  del  corso,  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento dei corsi; 
b) la programmazione dell'attivita' didattica e addestrativa; 
c) nei corsi a carattere universitario il numero  minimo  di  crediti
formativi universitari necessari per il superamento del corso  e  per
l'acquisizione  dell'idoneita'  ai  fini   dell'ammissione   all'anno
accademico successivo, salvo il rispetto delle propedeuticita' e  del
numero minimo  dei  crediti  formativi  universitari  previsti  dalla
normativa vigente; 
d) il  calendario  degli  esami  e  il  limite  temporale  entro  cui
acquisire gli eventuali crediti formativi mancanti.