Art. 595 
 
                             Valutazioni 
 
1. Le valutazioni dei  frequentatori  dei  corsi  hanno  per  oggetto
l'area dell'attitudine militare e professionale e  le  seguenti  aree
indicate nel piano di studio: 
a) discipline universitarie, mediante esami ed eventuali accertamenti
intermedi, secondo criteri e modalita' stabiliti nei piani di studio; 
b) discipline tecnico-professionali e istruzioni  pratiche,  mediante
esami o accertamenti intermedi ed esami di recupero; 
c) attivita' ginnico-sportive, secondo criteri e modalita'  stabiliti
nei piani di studio. 
2. Le valutazioni sono effettuate dagli insegnanti e dagli istruttori
delle singole discipline  e  attivita'  e  da  commissioni  di  esame
nominate dai Capi di stato maggiore di Forza armata,  dal  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata. 
3. I criteri di valutazione in attitudine  militare  e  professionale
sono determinati dai Capi di stato  maggiore  di  Forza  armata,  dal
Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri  o  dall'autorita'  da
essi delegata, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate. 
4.  La  valutazione  in  attitudine  militare  e   professionale   e'
effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una  commissione
composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorita'
da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati
dal  comandante  stesso  tra  gli  ufficiali   o   sottufficiali   di
inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.