Art. 596 Idoneita' 1. E' giudicato idoneo in attitudine militare e professionale il frequentatore che ha riportato una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi. 2. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione anche in discipline universitarie, il giudizio di idoneita', ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, e' altresi' determinato dal conseguimento del numero minimo di crediti formativi universitari espressamene indicati nei piani di studio, fatto comunque salvo il rispetto delle propedeuticita'; ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti formativi non possono essere fatti valere eventuali studi gia' compiuti o esperienze formative pregresse. 3. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, e' giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha superato in prima o seconda sessione, secondo le modalita' di cui all'articolo 595, gli esami relativi alle discipline tecnico-professionali e ha conseguito, anche in un eventuale esame di recupero, una valutazione media non inferiore alla sufficienza nelle istruzioni pratiche. 4. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione in attivita' ginnico sportive e' giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha conseguito una valutazione media non inferiore alla sufficienza. 5. Al frequentatore giudicato non idoneo si applicano gli articoli 598 e 599, riguardanti il rinvio al corso successivo e l'espulsione dai corsi.