Art. 596 
 
                              Idoneita' 
 
1. E' giudicato idoneo in  attitudine  militare  e  professionale  il
frequentatore che  ha  riportato  una  valutazione  non  inferiore  a
diciotto trentesimi. 
2. Nei corsi di  formazione  i  cui  piani  di  studio  prevedono  la
valutazione  anche  in  discipline  universitarie,  il  giudizio   di
idoneita', ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per
l'ammissione  alla  frequenza  dell'anno  accademico  successivo,  e'
altresi' determinato dal conseguimento del numero minimo  di  crediti
formativi universitari espressamene indicati  nei  piani  di  studio,
fatto comunque salvo il rispetto delle propedeuticita'; ai  fini  del
raggiungimento del numero minimo di  crediti  formativi  non  possono
essere fatti  valere  eventuali  studi  gia'  compiuti  o  esperienze
formative pregresse. 
3. Nei corsi di  formazione  i  cui  piani  di  studio  prevedono  la
valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni
pratiche, e' giudicato idoneo, ai fini del superamento  del  corso  o
dell'anno  di  corso  per  l'ammissione  alla   frequenza   dell'anno
accademico successivo, il frequentatore che ha superato  in  prima  o
seconda sessione, secondo le modalita' di cui all'articolo  595,  gli
esami relativi alle discipline tecnico-professionali e ha conseguito,
anche in un eventuale esame di recupero, una  valutazione  media  non
inferiore alla sufficienza nelle istruzioni pratiche. 
4. Nei corsi di  formazione  i  cui  piani  di  studio  prevedono  la
valutazione in attivita' ginnico sportive  e'  giudicato  idoneo,  ai
fini del superamento del corso o dell'anno di corso per  l'ammissione
alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore  che
ha conseguito una valutazione media non inferiore alla sufficienza. 
5. Al frequentatore giudicato non idoneo si  applicano  gli  articoli
598 e 599, riguardanti il rinvio al corso successivo  e  l'espulsione
dai corsi.