Art. 597 
 
                                Esami 
 
1. Nei corsi di  formazione  i  cui  piani  di  studio  prevedono  la
valutazione  in  discipline  universitarie,  i  frequentatori,  salvo
quanto previsto al comma 5 e nel rispetto degli obblighi di frequenza
e  delle  propedeuticita'  previsti   dagli   ordinamenti   didattici
universitari, sono: 
a) tenuti a sostenere gli esami di prima sessione, se non sono  stati
assenti per un periodo superiore a un terzo della durata  del  corso,
anche se negli eventuali accertamenti  propedeutici  hanno  riportato
votazioni inferiori alla sufficienza; 
b) ammessi a sostenere gli esami in seconda sessione se riprovati  in
prima sessione; 
c) ammessi ad altra sessione d'esami, se non hanno potuto  sostenerli
in prima sessione per cause indipendenti dalla propria volonta'. 
2. I frequentatori giudicati idonei al termine degli esami di cui  al
comma 1, che non hanno conseguito tutti i crediti formativi  previsti
dai piani di studio per il mancato superamento di uno o  piu'  esami,
sono tenuti a: 
a)  seguire  le  attivita'  didattiche  previste  per  le  discipline
relative ai crediti formativi non conseguiti, se cio' e' possibile in
relazione all'organizzazione dei corsi; 
b)  sostenere,  oltre  agli  esami  previsti  per  l'anno  di   corso
successivo,  anche  quelli  relativi   ai   crediti   formativi   non
conseguiti. 
3. Nei corsi di  formazione  i  cui  piani  di  studio  prevedono  la
valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni
pratiche, sono tenuti a sostenere gli esami di recupero, da svolgersi
prima  dell'inizio  dell'anno  accademico  o  della  fase  intermedia
successivi, i frequentatori che: 
a) non hanno superato l'esame  o  hanno  conseguito  in  una  o  piu'
discipline una votazione media inferiore alla  sufficienza,  se  sono
previsti accertamenti intermedi; 
b) non sono stati  valutati  in  una  o  piu'  discipline  per  cause
indipendenti dalla propria volonta'. 
4. Il comandante  dell'istituto  di  formazione  puo'  prevedere  una
sessione straordinaria di esami riservata ai  frequentatori  che  per
motivi di servizio non hanno  potuto  sostenere  una  o  entrambe  le
sessioni di esami previste dal piano di studio. 
5.  Nei  corsi  di  formazione  che  prevedono  la  frequenza  e   la
valutazione  di   discipline   universitarie   presso   l'ateneo   di
riferimento i frequentatori sono tenuti a sostenere gli esami con  le
modalita' stabilite dai piani di  studio  di  cui  all'articolo  594,
comma 2, tenendo conto delle disposizioni di cui  ai  regolamenti  di
ateneo.