Art. 598 Rinvio al corso successivo 1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall'articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneita' di cui all'articolo 596, purche' idonei in attitudine militare e professionale. 2. I frequentatori di cui al comma 1 seguono la programmazione didattico-addestrativa del corso o dell'anno di corso che sono stati ammessi a ripetere e sono nuovamente valutati in tutte le aree indicate dal piano di studio, tranne nelle discipline universitarie precedentemente superate; ai fini della graduatoria, per le nuove valutazioni, valgono i punteggi ottenuti nell'anno che si e' stati ammessi a ripetere. 3. Sono ammessi a ripetere l'anno, con rinvio al corso successivo senza essere considerati respinti, i frequentatori che, per cause indipendenti dalla propria volonta': a) sono stati assenti per oltre un terzo della durata del corso; b) non hanno conseguito il giudizio di idoneita' relativamente alle aree di cui all'articolo 595, comma 1, lettere a) e b). 4. Il provvedimento di rinvio e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione. 5. I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza o in licenza speciale di maternita' possono chiedere, con domanda corredata di idonea documentazione sanitaria, di essere autorizzati, sotto la propria responsabilita', alla prosecuzione dell'iter formativo con esenzione dalle attivita' fisiche. L'autorizzazione puo' essere concessa dal comandante dell'istituto di formazione. I frequentatori autorizzati non possono comunque essere impiegati in attivita' incompatibili con il proprio stato. 6. Il personale di cui al comma 5, che ha riacquistato l'idoneita' al servizio militare entro la fine dell'anno di corso, e' ammesso a sostenere gli esami nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche e a effettuare le prove ginnico sportive eventualmente non svolte.