Art. 598 
 
                     Rinvio al corso successivo 
 
1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso  con
rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall'articolo  615,
i  frequentatori  che  non  hanno  conseguito  l'idoneita'   di   cui
all'articolo  596,  purche'   idonei   in   attitudine   militare   e
professionale. 
2. I frequentatori di  cui  al  comma  1  seguono  la  programmazione
didattico-addestrativa del corso o dell'anno di corso che sono  stati
ammessi a ripetere e  sono  nuovamente  valutati  in  tutte  le  aree
indicate dal piano di studio, tranne nelle  discipline  universitarie
precedentemente superate; ai fini della  graduatoria,  per  le  nuove
valutazioni, valgono i punteggi ottenuti nell'anno che  si  e'  stati
ammessi a ripetere. 
3. Sono ammessi a ripetere l'anno, con  rinvio  al  corso  successivo
senza essere considerati respinti, i  frequentatori  che,  per  cause
indipendenti dalla propria volonta': 
a) sono stati assenti per oltre un terzo della durata del corso; 
b) non hanno conseguito il giudizio di idoneita'  relativamente  alle
aree di cui all'articolo 595, comma 1, lettere a) e b). 
4. Il  provvedimento  di  rinvio  e'  adottato  dal  direttore  della
Direzione  generale  per  il  personale  militare,  su  proposta  del
comandante dell'istituto di formazione. 
5. I frequentatori in licenza straordinaria  di  convalescenza  o  in
licenza  speciale  di  maternita'  possono  chiedere,   con   domanda
corredata di idonea documentazione sanitaria, di essere  autorizzati,
sotto  la  propria  responsabilita',  alla   prosecuzione   dell'iter
formativo con esenzione  dalle  attivita'  fisiche.  L'autorizzazione
puo' essere concessa dal comandante dell'istituto  di  formazione.  I
frequentatori autorizzati non possono comunque  essere  impiegati  in
attivita' incompatibili con il proprio stato. 
6. Il personale di cui al comma 5, che ha riacquistato l'idoneita' al
servizio militare entro la fine dell'anno  di  corso,  e'  ammesso  a
sostenere gli esami nelle discipline  tecnico-professionali  e  nelle
istruzioni  pratiche  e  a  effettuare  le  prove  ginnico   sportive
eventualmente non svolte.