Art. 599 Espulsione dai corsi 1. I frequentatori, salvo quanto stabilito dall'articolo 615, sono espulsi dai corsi nei seguenti casi: a) mancato conseguimento dell'idoneita' in attitudine militare e professionale; b) verificarsi dei presupposti per un nuovo rinvio al corso successivo, tranne che per il caso di nuova maternita', dopo che il provvedimento di rinvio e' stato gia' adottato; c) perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, a seguito di infermita' dipendenti o non da causa di servizio; d) esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti e per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; e) perdita dei requisiti morali e di condotta previsti dai relativi bandi di concorso; f) condanna irrevocabile per delitto non colposo; g) grave mancanza disciplinare; h) rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo; i) rifiuto di contrarre la ferma prevista; l) mancato superamento del periodo di prova o di sperimentazione di cui all'articolo 602. 2. Il provvedimento di espulsione dai corsi e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione. 3. L'espulsione determina il proscioglimento dalle ferme contratte per la frequenza dei corsi e, per gli allievi marescialli, salvo quanto disposto alla sezione VI del presente capo, costituisce causa di proscioglimento dalla ferma ai sensi dell'articolo 763 del codice. 4. Il personale di cui al comma 1 e': a) collocato in congedo illimitato se non soggetto a ferma o non proveniente da un ruolo delle Forze armate; b) reintegrato nel grado, previo espresso consenso, se soggetto a ferma, i cui limiti temporali non sono ancora scaduti, e ne ricorrono le condizioni; c) restituito al ruolo di provenienza e reintegrato nel grado, qualora proveniente da un ruolo delle Forze armate e ripristinato in servizio, se ne ricorrono le condizioni; d) trasferito, se aspirante, nella categoria degli allievi ufficiali in ferma prefissata, ai sensi dell'articolo 600, comma 4, nel caso previsto dal comma 1, lettera b). 5. I frequentatori del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, divenuti non idonei al volo a seguito della perdita dei requisiti psicofisici previsti per il personale navigante, o per insufficiente attitudine al volo, possono essere trasferiti, a domanda, nei corsi regolari per ufficiali di altri ruoli, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 732, comma 3, del codice .