Art. 599 
 
                        Espulsione dai corsi 
 
1. I frequentatori, salvo quanto stabilito  dall'articolo  615,  sono
espulsi dai corsi nei seguenti casi: 
a) mancato conseguimento  dell'idoneita'  in  attitudine  militare  e
professionale; 
b)  verificarsi  dei  presupposti  per  un  nuovo  rinvio  al   corso
successivo, tranne che per il caso di nuova maternita', dopo  che  il
provvedimento di rinvio e' stato gia' adottato; 
c)   perdita   permanente   dell'idoneita'   fisio-psico-attitudinale
richiesta per il reclutamento, a seguito di infermita'  dipendenti  o
non da causa di servizio; 
d) esito  positivo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti e per l'utilizzo di  sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
e) perdita dei requisiti morali e di condotta previsti  dai  relativi
bandi di concorso; 
f) condanna irrevocabile per delitto non colposo; 
g) grave mancanza disciplinare; 
h) rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo; 
i) rifiuto di contrarre la ferma prevista; 
l) mancato superamento del periodo di prova o di  sperimentazione  di
cui all'articolo 602. 
2. Il provvedimento di espulsione dai corsi e' adottato dal direttore
della Direzione generale per il personale militare, su  proposta  del
comandante dell'istituto di formazione. 
3. L'espulsione determina il proscioglimento  dalle  ferme  contratte
per la frequenza dei corsi e,  per  gli  allievi  marescialli,  salvo
quanto disposto alla sezione VI del presente capo, costituisce  causa
di proscioglimento dalla ferma ai sensi dell'articolo 763 del codice. 
4. Il personale di cui al comma 1 e': 
a) collocato in congedo illimitato se non  soggetto  a  ferma  o  non
proveniente da un ruolo delle Forze armate; 
b) reintegrato nel grado, previo espresso  consenso,  se  soggetto  a
ferma, i cui limiti temporali non sono ancora scaduti, e ne ricorrono
le condizioni; 
c) restituito al  ruolo  di  provenienza  e  reintegrato  nel  grado,
qualora proveniente da un ruolo delle Forze armate e ripristinato  in
servizio, se ne ricorrono le condizioni; 
d) trasferito, se aspirante, nella categoria degli allievi  ufficiali
in ferma prefissata, ai sensi dell'articolo 600, comma  4,  nel  caso
previsto dal comma 1, lettera b). 
5. I frequentatori del  ruolo  naviganti  dell'Aeronautica  militare,
divenuti non idonei al volo a seguito  della  perdita  dei  requisiti
psicofisici previsti per il personale navigante, o per  insufficiente
attitudine al volo, possono essere trasferiti, a domanda,  nei  corsi
regolari per ufficiali di altri ruoli, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 732, comma 3, del codice .