Art. 600 
 
                        Dimissioni dai corsi 
 
1. I frequentatori possono, a domanda, essere  dimessi  in  qualsiasi
momento durante lo svolgimento dei corsi. 
2. Il provvedimento di dimissione dai corsi e' adottato dal direttore
della Direzione generale per il personale militare, su  proposta  del
comandante dell'istituto di formazione. 
3.  Le  dimissioni  determinano  il   proscioglimento   dalle   ferme
contratte. 
4. Gli aspiranti sono  trasferiti  nella  categoria  degli  ufficiali
ausiliari in ferma prefissata dal ruolo speciale dell'arma o corpo di
provenienza  con   l'obbligo   di   assolvere   la   ferma   prevista
dall'articolo 939 del codice. 
5. Al personale di cui  al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 599, comma 4.