Art. 601 
 
                        Graduatorie di merito 
 
1. A ogni frequentatore e' assegnato un punteggio di merito  espresso
in trentesimi,  con  approssimazione  al  millesimo,  ai  fini  della
formazione della graduatoria di merito, determinata secondo  l'ordine
dei punteggi attribuiti. 
2. Le graduatorie di merito si dividono in: 
a) graduatorie intermedie, formate al termine di ogni anno di corso o
di ogni fase intermedia definita dai piani di studio; 
b) graduatorie di fine corso, valide per l'immissione nei ruoli degli
ufficiali e dei sottufficiali. 
3. Le  graduatorie  intermedie  sono  formate  secondo  l'ordine  del
punteggio di merito assegnato  a  ciascun  frequentatore,  risultante
dalla somma, ridotta in trentesimi, del voto in attitudine militare e
professionale e della media dei voti assegnati  nelle  restanti  aree
oggetto di valutazione di cui all'articolo 595, comma 1. 
4. I frequentatori sono iscritti nelle graduatorie intermedie secondo
il seguente ordine: 
a) idonei che hanno superato tutti gli esami previsti  dai  piani  di
studio in prima sessione, anche se ammessi: 
1) a ripetere l'anno di corso ai sensi dell'articolo 598, comma 3; 
2) a sostenere altra sessione di esami ai  sensi  dell'articolo  597,
comma 1, lettera b); 
3) a sostenere la sessione straordinaria  di  cui  all'articolo  597,
comma 4; 
b) idonei che hanno superato gli esami previsti dai piani di  studio,
ma non tutti in prima sessione o nelle sessioni  stabilite  ai  sensi
dell' articolo 597, comma 1, lettera b) o comma 4. 
c) idonei ai sensi dell' articolo 597,  comma  2,  ovvero  ammessi  a
ripetere il corso ai sensi dell' articolo 598, comma 1. 
5. Il punteggio di merito attribuito a ciascun frequentatore  per  la
formazione delle graduatorie di fine corso e' determinato dalla media
dei punteggi di merito dallo stesso conseguiti: 
a) in ciascuna graduatoria di fine anno di corso, se si tratta di  un
corso pluriennale; 
b) nelle graduatorie intermedie o nelle aree di valutazione dell'anno
di corso, se si tratta di un corso di durata non superiore a un anno. 
6. Nella formazione delle graduatorie di merito di cui al comma 2,  a
parita' di punteggio di merito, e' data precedenza all'allievo con il
voto piu' alto in attitudine militare e  professionale.  In  caso  di
ulteriore parita' e' data precedenza all'allievo meglio  classificato
nella graduatoria del precedente  anno,  ovvero,  per  la  formazione
della graduatoria del primo anno, in quella relativa al  concorso  di
ammissione. 
7. Per la formulazione delle graduatorie finali per  l'immissione  in
ruolo degli allievi vice  brigadieri  di  cui  all'articolo  779  del
codice, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: 
a) il grado; 
b) l'anzianita' di grado; 
c) l'anzianita' di servizio; 
d) la minore eta'. 
8.  Per  i  frequentatori  delle  accademie  sono  formate   distinte
graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza.