Art. 601 Graduatorie di merito 1. A ogni frequentatore e' assegnato un punteggio di merito espresso in trentesimi, con approssimazione al millesimo, ai fini della formazione della graduatoria di merito, determinata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti. 2. Le graduatorie di merito si dividono in: a) graduatorie intermedie, formate al termine di ogni anno di corso o di ogni fase intermedia definita dai piani di studio; b) graduatorie di fine corso, valide per l'immissione nei ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali. 3. Le graduatorie intermedie sono formate secondo l'ordine del punteggio di merito assegnato a ciascun frequentatore, risultante dalla somma, ridotta in trentesimi, del voto in attitudine militare e professionale e della media dei voti assegnati nelle restanti aree oggetto di valutazione di cui all'articolo 595, comma 1. 4. I frequentatori sono iscritti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: a) idonei che hanno superato tutti gli esami previsti dai piani di studio in prima sessione, anche se ammessi: 1) a ripetere l'anno di corso ai sensi dell'articolo 598, comma 3; 2) a sostenere altra sessione di esami ai sensi dell'articolo 597, comma 1, lettera b); 3) a sostenere la sessione straordinaria di cui all'articolo 597, comma 4; b) idonei che hanno superato gli esami previsti dai piani di studio, ma non tutti in prima sessione o nelle sessioni stabilite ai sensi dell' articolo 597, comma 1, lettera b) o comma 4. c) idonei ai sensi dell' articolo 597, comma 2, ovvero ammessi a ripetere il corso ai sensi dell' articolo 598, comma 1. 5. Il punteggio di merito attribuito a ciascun frequentatore per la formazione delle graduatorie di fine corso e' determinato dalla media dei punteggi di merito dallo stesso conseguiti: a) in ciascuna graduatoria di fine anno di corso, se si tratta di un corso pluriennale; b) nelle graduatorie intermedie o nelle aree di valutazione dell'anno di corso, se si tratta di un corso di durata non superiore a un anno. 6. Nella formazione delle graduatorie di merito di cui al comma 2, a parita' di punteggio di merito, e' data precedenza all'allievo con il voto piu' alto in attitudine militare e professionale. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza all'allievo meglio classificato nella graduatoria del precedente anno, ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno, in quella relativa al concorso di ammissione. 7. Per la formulazione delle graduatorie finali per l'immissione in ruolo degli allievi vice brigadieri di cui all'articolo 779 del codice, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: a) il grado; b) l'anzianita' di grado; c) l'anzianita' di servizio; d) la minore eta'. 8. Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza.