Art. 602 
 
                 Periodi di prova o sperimentazione 
 
1. I corsi di formazione possono prevedere un periodo di prova  o  di
sperimentazione finalizzato  alla  valutazione  dell'attitudine  alla
professione e alla vita militare. 
2. Le modalita' di valutazione, il periodo di svolgimento e la durata
dei periodi di cui al comma 1 sono stabiliti con  determinazione  dei
Capi di stato maggiore  di  Forza  armata,  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata. 
3. I periodi  di  cui  al  comma  1  si  intendono  superati  con  il
conseguimento di un giudizio di idoneita'  espresso,  secondo  quanto
stabilito dal comma 2, da una  commissione  composta  dal  comandante
dell'istituto di formazione o altra autorita' da questi delegata, che
la presiede, e da almeno due membri, nominati dal  comandante  stesso
tra gli ufficiali o sottufficiali di  inquadramento  o  insegnanti  e
istruttori dei valutandi.