Art. 602 Periodi di prova o sperimentazione 1. I corsi di formazione possono prevedere un periodo di prova o di sperimentazione finalizzato alla valutazione dell'attitudine alla professione e alla vita militare. 2. Le modalita' di valutazione, il periodo di svolgimento e la durata dei periodi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata. 3. I periodi di cui al comma 1 si intendono superati con il conseguimento di un giudizio di idoneita' espresso, secondo quanto stabilito dal comma 2, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorita' da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.