Art. 345.
       (Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive)

  Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni.
  degli  invalidi  di  guerra,  un  terzo dei posti disponibili nelle
qualifiche  iniziali delle carriere esecutive e' conferito almeno una
volta   all'anno  al  personale  dei  corrispondenti  ruoli  aggiunti
nell'ordine  in  cui  e'  collocato  nei ruoli stessi, sempreche' con
giudizio  insindacabile  del  Consiglio  di  amministrazione  ne  sia
ritenuto meritevole per operosita', diligenza e condotta lodevoli.