Art. 347.
(Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei
                           ruoli organici)

  Nei  casi  di  passaggio  previsti  dagli  articoli  345  e  346 e'
attribuito   lo   stipendio   della  qualifica  iniziale,  uguale  od
immediatamente superiore a quello in godimento nel ruolo aggiunto.