Art. 349. (Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti) Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 348, ammessi a partecipare agli esami per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto dallo art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.