Art. 349.
        (Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti)

  Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive
della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951,
n.  376,  sono,  ai  sensi  ed  agli effetti dell'art. 348, ammessi a
partecipare  agli esami per la promozione alla qualifica di direttore
di  sezione  nel  ruolo  transitorio di revisione della Corte, per un
numero  di  posti  non  superiore  a quello previsto dallo art. 9 del
regio  decreto  11 dicembre 1941, n. 1404 modificato dall'art. 10 del
decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.