Art. 350.
      (Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti)

  Al  personale  dei  ruoli  aggiunti spetta il trattamento economico
previsto  per  la  corrispondente qualifica del ruolo organico con la
relativa  progressione  economica.  Ai  fini  dell'attribuzione degli
aumenti  periodici  di  stipendio  si  computa l'anzianita' posseduta
tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale transitorio.
  Qualora  nel  computo  dell'anzianita'  resti una frazione di tempo
inferiore   al  numero  degli  anni  richiesti  per  ciascun  aumento
periodico, tale frazione e' valutata ai fini del successivo aumento.