Art. 427. Reclutamento del personale docente 1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico. 2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita' ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine. 4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. 5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento. 6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie. 7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle localita' ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Note all'art. 427: - Il D.P.R. n. 89/1983 reca l'approvazione del testo unificato delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. - Il D.P.R. n. 752/1976, detta norme in materia di uso delle lingue italiana, tedesca e ladina i provincia di Bolzano. - Il D.Lgs. n. 592/1993 detta norme nei riguardi dei cittadini apparetenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento; in particolare, l'art. 2 prevede l'insegnamento obbligatorio della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo e la possibilita' di istituire corsi integrativi di lingua e cultura ladina nelle scuole secondarie superiori; esso detta inoltre disposizioni particolari in materia di trasferimenti, utilizzazioni e passaggi e in materia concorsuale, con riguardo sempre alle scuole statali delle localita' ladine della provincia di Trento.