Art. 428. 
            Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici 
 
  1. I concorsi di cui  all'articolo  427  sono  provinciali  e  sono
indetti dai competenti intendenti scolastici. 
  2. Le graduatorie sono approvate dagli  intendenti  scolastici  con
provvedimenti aventi carattere definitivo. 
  3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle  dei  concorsi
per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle  scuole  elementari
in lingua tedesca e di quelle  dei  concorsi  per  l'insegnamento  di
lingua italiana e di lingua  e  lettere  italiane  negli  istituti  e
scuole di istruzione secondaria  e  negli  istituti  d'arte  e  licei
artistici, sono formate, di norma, da  personale  di  lingua  materna
tedesca. 
  4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
delle localita' ladine sono formate  da  personale  di  madre  lingua
corrispondente a quella nella quale e' impartito  l'insegnamento  cui
si riferisce il concorso.