(Codice della navigazione-art. 776)
                              Art. 776. 
                           (Concessioni). 
 
  I servizi di trasporto aereo di linea non possono essere  istituiti
ne' esercitati se non per concessione governativa,  mediante  decreto
reale. 
 
  La concessione non puo' avere una durata superiore a dieci anni.