Art. 777.
(Nazionalita' del concessionario).
L'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea, salvo il
disposto dell'articolo 779, puo' essere concesso soltanto a persone,
enti o societa', capaci di avere in proprieta' aeromobili nazionali
ai sensi dell'articolo 751, che siano provvisti dei mezzi finanziari
e tecnici sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei servizi
per la durata della concessione.
La direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve essere
affidata a cittadini italiani.