(Codice della navigazione-art. 777)
                              Art. 777. 
                 (Nazionalita' del concessionario). 
 
  L'esercizio dei servizi di  trasporto  aereo  di  linea,  salvo  il
disposto dell'articolo 779, puo' essere concesso soltanto a  persone,
enti o societa', capaci di avere in proprieta'  aeromobili  nazionali
ai sensi dell'articolo 751, che siano provvisti dei mezzi  finanziari
e tecnici sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei servizi
per la durata della concessione. 
 
  La direzione amministrativa  e  tecnica  dell'impresa  deve  essere
affidata a cittadini italiani.