Art. 780.
(Riserva del cabotaggio).
I servizi di trasporto aereo tra scali del Regno sono in ogni caso
riservati alle imprese nazionali, salvo che diversamente sia
stabilito in convenzioni internazionali.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente, per motivi di
interesse generale, all'esercizio di tali trasporti possono essere
ammesse con decreto reale anche imprese straniere.