(Codice della navigazione-art. 780)
                              Art. 780. 
                      (Riserva del cabotaggio). 
 
  I servizi di trasporto aereo tra scali del Regno sono in ogni  caso
riservati  alle  imprese  nazionali,  salvo  che   diversamente   sia
stabilito in convenzioni internazionali. 
 
  Fuori dei  casi  previsti  dal  comma  precedente,  per  motivi  di
interesse generale, all'esercizio di tali  trasporti  possono  essere
ammesse con decreto reale anche imprese straniere.