(Codice della navigazione-art. 784)
                              Art. 784. 
                   (Decadenza dalla concessione). 
 
  Il concessionario decade dalla concessione: 
  a) quando non ha iniziato l'esercizio  nel  giorno  indicato  dalla
concessione, a meno che il ritardo sia derivato da causa  a  lui  non
imputabile; 
  b) quando, nel caso previsto nell'articolo  778,  i  promotori  non
adempiano all'obbligo  di  costituire  la  societa',  alla  quale  il
servizio e' stato concesso, nel termine e alle  condizioni  stabilite
nel detto articolo; 
  c) negli altri casi indicati dall'atto di concessione. 
 
  In caso di decadenza, la cauzione non ancora restituita e' devoluta
all'erario.