Art. 784.
(Decadenza dalla concessione).
Il concessionario decade dalla concessione:
a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla
concessione, a meno che il ritardo sia derivato da causa a lui non
imputabile;
b) quando, nel caso previsto nell'articolo 778, i promotori non
adempiano all'obbligo di costituire la societa', alla quale il
servizio e' stato concesso, nel termine e alle condizioni stabilite
nel detto articolo;
c) negli altri casi indicati dall'atto di concessione.
In caso di decadenza, la cauzione non ancora restituita e' devoluta
all'erario.