(Codice della navigazione-art. 786)
                              Art. 786. 
       (Consegna degli impianti alla fine della concessione). 
 
  Alla fine della concessione, il  concessionario  deve  riconsegnare
all'amministrazione in normali condizioni di efficienza gli  impianti
e i materiali datigli in uso. 
 
  Salvo che il contrario non sia stabilito dall'atto di  concessione,
rimangono acquisiti allo Stato, senza diritto a compenso,  tutti  gli
impianti fissi costruiti dal concessionario.