Art. 786.
(Consegna degli impianti alla fine della concessione).
Alla fine della concessione, il concessionario deve riconsegnare
all'amministrazione in normali condizioni di efficienza gli impianti
e i materiali datigli in uso.
Salvo che il contrario non sia stabilito dall'atto di concessione,
rimangono acquisiti allo Stato, senza diritto a compenso, tutti gli
impianti fissi costruiti dal concessionario.