(Codice della navigazione-art. 787)
                              Art. 787. 
                  (Vigilanza sui servizi di linea). 
 
  La vigilanza sull'attivita' dei concessionari dei servizi di  linea
e'   esercitata,   nell'ambito   delle   rispettive   circoscrizioni,
dall'ispettore di traffico aereo e dal direttore di aeroporto.