(CODICE CIVILE-art. 688)
                              Art. 688. 
 
                  (Casi di sostituzione ordinaria). 
 
  Il testatore puo' sostituire all'erede istituito altra persona  per
il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita'. 
 
  Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume
che egli si sia voluto riferire anche a quello  non  espresso,  salvo
che consti una sua diversa volonta'.