Art. 688. (Casi di sostituzione ordinaria). Il testatore puo' sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita'. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta'.