(CODICE CIVILE-art. 689)
                              Art. 689. 
 
           (Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca). 
 
  Possono sostituirsi piu' persone a una sola e una sola a piu'. 
 
  La  sostituzione  puo'  anche  essere  reciproca  tra   i   coeredi
istituiti. Se essi  sono  stati  istituiti  in  parti  disuguali,  la
proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione  si  presume
ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme  con
gli istituiti e' chiamata un'altra persona, la  quota  vacante  viene
divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.