Art. 499 
          Indennita' nel caso di requisizione in proprieta' 
 
1.  Nel  caso  di  requisizione  in  proprieta'  della  nave  o   del
galleggiante  l'indennita'  e'  determinata  entro  tre  mesi   dalla
requisizione,  in  una  somma  pari  al  valore  della  nave  o   del
galleggiante requisito. 
2. La  determinazione  dell'indennita'  compete  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo 500,
anche se la requisizione e' disposta dal Ministero della  difesa,  ed
e' notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la
requisizione. 
3. Nel caso previsto dall'articolo 483, comma 1, l'indennita'  dovuta
al proprietario e' determinata entro tre mesi dalla data  dell'ordine
di requisizione, in una somma  pari  al  valore  che  la  nave  o  il
galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento. 
4. Nel caso di requisizione in proprieta' i diritti reali  costituiti
sull'unita'  requisita  possono  farsi  valere,   dopo   l'emanazione
dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'. 
5.  Nel  caso  di  ipoteca  costituita  globalmente  sulla   nave   o
galleggiante  requisito  in  di  istituto  bancario  a  garanzia  dei
finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del
proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota  parte  della
somma mutuata da attribuire alla nave  o  galleggiante  requisito  ai
fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento  dell'indennita'  e'
effettuato previa accettazione da parte del proprietario  o  armatore
della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo  in  merito
decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
6. Nel caso in cui l'amministrazione  proceda  all'alienazione  della
nave o del galleggiante requisito in proprieta', colui nei  confronti
del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare
il diritto di prelazione  a  parita'  di  condizioni  con  gli  altri
eventuali concorrenti.