Art. 499 Indennita' nel caso di requisizione in proprieta' 1. Nel caso di requisizione in proprieta' della nave o del galleggiante l'indennita' e' determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. 2. La determinazione dell'indennita' compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo 500, anche se la requisizione e' disposta dal Ministero della difesa, ed e' notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 3. Nel caso previsto dall'articolo 483, comma 1, l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento. 4. Nel caso di requisizione in proprieta' i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'. 5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in di istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprieta', colui nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.